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ICI, la continuazione tributaria - Cass. n. 11612/2020

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - In genere.

In tema di ICI, la continuazione tributaria ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997 è applicabile anche per le infrazioni relative a periodi di imposta successivi alla sua interruzione in quanto l'istituto - interpretato in favore del contribuente alla luce della disciplina penale premiale, avente valenza indiretta (sebbene non ne contempli l'interruzione) - è volto ad adeguare la sanzione alle circostanze concrete e a ridurne l'incidenza, altrimenti eccessiva, in presenza violazioni sempre identiche della medesima indole, sicché, essendo i singoli periodi di imposta tra loro autonomi, è prospettabile una distinta e rinnovata operatività della continuazione anche dopo la prima interruzione.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 11612 del 16/06/2020 (Rv. 657982 - 01)

CORTE 

CASSAZIONE

11612

2020