Contratto d'appalto non distinguibile da quello di somministrazione di lavoro - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 10966 del 09/06/2020 (Rv. 657878 - 01)
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Irpef - Contratto d'appalto non distinguibile da quello di somministrazione di lavoro - Imprenditore interponente - Obbligo di versamento delle ritenute d'acconto sui compensi dovuti ai lavoratori impiegati dallo stesso - Presupposto - Esperimento dell'azione di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 da parte del lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di Irpef, quando il contratto di appalto non si distingue da quello di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore della prestazione lavorativa non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata né è gravato dai relativi obblighi, tra cui l'effettuazione delle ritenute d'acconto ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma lo diviene soltanto se e quando il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l'azione costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto essa condiziona l'insorgere, in capo all'imprenditore interponente, degli obblighi in materia economica costituenti il presupposto dell'obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto. (Nella specie, si trattava di ritenute Irpef su compensi dovuti a lavoratori impiegati da imprenditore interponente).
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 10966 del 09/06/2020 (Rv. 657878 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404