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Mancata riscossione dei diritti doganali - Comportamento attivo del funzionario idoneo a trarre in inganno l'operatore - Cass. n. 12766/2020

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - dazi all'importazione e all'esportazione - in genere - Mancata riscossione dei diritti doganali - Comportamento attivo del funzionario idoneo a trarre in inganno l'operatore - Principi di autoresponsabilità e lealtà dell'Amministrazione e di affidamento del contribuente - Applicabilità - Conseguenze - Recupero dei diritti doganali non riscossi nei confronti dell'operatore in buona fede - Preclusione - Fattispecie.

In materia di diritti doganali, qualora la mancata riscossione sia dovuta ad un comportamento attivo del funzionario, idoneo a trarre in inganno l'operatore, trovano applicazione, quanto alla P.A., i principi di autoresponsabilità e di lealtà - quest'ultimo ricavabile, in materia tributaria, dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - e, quanto al contribuente, quello di affidamento - desumibile, in materia doganale, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, dagli artt. 5, n. 2, reg. CEE n. 1697/79 e 220, par. 2, lett. b), CDC - con la conseguenza che l'Amministrazione non può agire per il recupero dei diritti non riscossi nei confronti del debitore in buona fede ed osservante della regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana, ma deve rivolgersi nei confronti dei diretti responsabili della sottrazione di denaro pubblico. (Fattispecie relativa ad illecita introduzione di carburante in Italia in serbatoi anomali istallati su autoveicoli pesanti in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante, a fini sanzionatori, la convinzione del contribuente di aver agito correttamente fondata sull'assenza di rilievi da parte della Guardia di Finanza per l'intero periodo contestato).

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12766 del 26/06/2020 (Rv. 657986 - 01)

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