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Annullamento giudiziale dell'atto impositivo - Cass. n. 27122/2020

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Annullamento giudiziale dell'atto impositivo - Caducazione dell'obbligazione tributaria - Assenza di statuizioni giudiziarie - Effetti - Dichiarazione fiscale - Natura - Conseguenze - Emendabilità - Potere di verificabilità da parte dell'Ufficio – Sussistenza - tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - dichiarazioni - In genere.

In tema di accertamento tributario, in caso di caducazione giudiziale dell'atto impositivo con conseguente venir meno dell'obbligazione tributaria che ne costituisce l'effetto, in assenza di specifiche statuizioni giudiziarie, confermative o sostitutive, la dichiarazione fiscale del contribuente conserva la natura di atto giuridico in senso stretto, produttivo degli effetti predeterminati dalla legge, di talché è da lui emendabile e suscettibile di nuova verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 27122 del 27/11/2020 (Rv. 659718 - 01)

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