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Cessione di terreni edificabili con destinazione agricola - Cass.n. 26808/2020

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - operazioni speculative - Cessione di terreni edificabili con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 T.U.I.R. - Valore iniziale determinato ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - Perizia asseverata in data precedente alla stipula - Necessità - Esclusione.

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R., per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste a tal proposito dalla legge e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26808 del 25/11/2020 (Rv. 659560 - 01)

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