Sanzioni amministrative tributarie - Principio della responsabilità personale dell'autore della violazione - Cass. n. 25757/2020
Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Sanzioni amministrative tributarie - Principio della responsabilità personale dell'autore della violazione ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Deroga della riferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv, dalla l. n. 326 del 2003 - Presupposti di applicabilità.
In tema di violazioni tributarie, la deroga al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, prevista in caso di riferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla l.n. 326 del 2003), si applica soltanto quando la persona fisica che ha realizzato la violazione abbia agito nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta, ma non anche quando abbia operato nel proprio esclusivo interesse, poiché, in tal caso, viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione della disposizione di cui all'art. 7.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25757 del 13/11/2020 (Rv. 659649 - 01)