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"Premi impegnativa" - Assoggettabilità a iva - Cass. n. 25257/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - Iva - "Premi impegnativa" - Assoggettabilità a iva - Esclusione - Fondamento - Assenza di corrispettività - Conseguenze - Detrazione iva da parte del destinatario della prestazione - Esclusione.

I "premi impegnativa" non sono assoggettabili ad IVA ove manchi un legame diretto e immediato tra prestazione e corrispettivo, sicché, mancando il requisito della corrispettività di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, il destinatario della prestazione non ha diritto alla detrazione dell'Iva, la quale è ipotizzabile soltanto quando l'imposta assolta sia dovuta.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25257 del 10/11/2020 (Rv. 659557 - 01)

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2020