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Avviso di accertamento - Cass. n. 25137/2020

tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – notifica - Avviso di accertamento - Notificazione nel domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 - Possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica ex art. 145 c.p.c. - Sussistenza.

L'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020 (Rv. 659556 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145

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2020