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Sistema della riscossione - Iscrizione a ruolo - Cass. n. 24892/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - Sistema della riscossione - Iscrizione a ruolo - Termini di decadenza ex art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Imposte dirette - Estensione alle imposte indirette - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di imposta di successione.

Il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, nel cui ambito devono essere osservati i termini di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si applica, dopo il 1° luglio 1999, alle sole imposte dirette, atteso che l'unico fondamento normativo della sua estensione alle imposte indirette era costituito dal titolo III del d.P.R. n. 43 del 1988, che è stato tuttavia abrogato dall'art. 68 del d.lgs. n. 113 del 1999, con la decorrenza sopra indicata. Pertanto, in caso di imposta di successione, la notifica della cartella di pagamento, che assolve alla sola funzione di mezzo di riscossione, non è soggetta a termini di decadenza, senza che ciò contrasti con l'esigenza, costituzionalmente inderogabile, di non lasciare troppo a lungo esposto il contribuente all'azione esecutiva del fisco, posto che detta esigenza rileva nei soli casi in cui la liquidazione dell'imposta debba avvenire esclusivamente a mezzo della cartella, ma non anche quando ciò avvenga mediante l'apposito avviso e sia l’attività di liquidazione ad essere soggetta a termini di decadenza, come stabilito, in materia, dall'art. 27 del d.lgs. n. 346 del 1990, che prevede un termine di decadenza biennale per la notifica dell'avviso di liquidazione, e dal successivo art. 41, che prevede la soggezione del credito da riscuotere, dopo la sua liquidazione, all'ordinaria prescrizione decennale.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24892 del 06/11/2020 (Rv. 659555 - 01)

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