Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - Imposte indirette - Accertamento della base imponibile per atto di trasferimento di immobile - Presunzione semplice - Poteri del giudice - Valutazione sui soli valori OMI - Esclusione - Ragioni - Necessità di ulteriori indizi.
In tema di imposte indirette, l'accertamento di maggior valore di un immobile oggetto di atto di trasferimento, ai fini della determinazione della base imponibile, ancorché fondato su una presunzione semplice di cui all'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972, non impedisce al giudice di basare il proprio convincimento su un unico elemento, il quale non può però essere dato unicamente dai valori OMI, siccome privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi con ulteriori indizi se allegati.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24550 del 04/11/2020 (Rv. 659809 - 01)
corte
cassazione
24550
2020