Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Processo tributario - Litispendenza - Alla data in cui la notifica del ricorso si è perfezionata con la ricezione dal destinatario - Sussistenza - Data di deposito del ricorso - Irrilevanza - Fondamento.
Nel giudizio tributario, la litispendenza si determina con la notifica del ricorso, ai sensi degli artt. 18 e 20 d.lgs. n. 546 del 1992, e non con la successiva costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del medesimo d.lgs., costituendo questo un adempimento ulteriore che non incide sull'esistenza del processo, ma ne preclude la sola prosecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24288 del 03/11/2020 (Rv. 659488 - 01)
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24288
2020