Recupero accise su prodotti alcolici - Cass. n. 24396/2020
Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - Recupero accise su prodotti alcolici - Termine quinquennale di prescrizione ex artt. 2, comma 2, e 15, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 - Decorrenza - Data di immissione in consumo del prodotto - Presentazione del prospetto riepilogativo quindicinale da parte del contribuente fabbricante - Necessità - Fondamento.
In tema di recupero delle accise su prodotti alcolici, il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 15, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo vigente "ratione temporis"), decorre dalla "immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato", va riferito alla data di presentazione del prospetto riepilogativo quindicinale da parte del contribuente-fabbricante, responsabile dell'attuazione del tributo, assumendo rilievo il momento in cui l’Ufficio e ' posto nelle condizioni di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 4, del cit. d.lgs., nonche ' dell'art. 7, comma 2, lett. a), del d.m. n. 153 del 2001 (anch'esso, nel testo vigente "ratione temporis").
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24396 del 03/11/2020 (Rv. 659493 - 02)