Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Ricorso per cassazione - Luogo della notifica - Alternativamente presso la sede centrale dell'Agenzia o presso gli uffici periferici - Fondamento.
In tema di contezioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27976 del 07/12/2020
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cassazione
27976
2020