Avviso di accertamento parziale – Cass. n. 27788/2020
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - Avviso di accertamento parziale - Possibilità di procedere ad ulteriore accertamento per il medesimo periodo di imposta - Sussistenza - Condizioni - Elementi nuovi o conosciuti successivamente - Necessità - Fondamento - Applicazione della disciplina su accertamento integrativo - Esclusione - Principio della unicità dell'accertamento e diritto di difesa.
L'avviso di accertamento parziale ex artt. 41 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, non impedisce all'Ufficio di procedere ad un ulteriore accertamento, per il medesimo periodo di imposta, nei termini di decadenza previsti dalla legge, purché questo sia fondato su fonti diverse da quelle poste a base del primo o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell'ente impositore, sia ad esso sopravvenuta, non già in applicazione degli artt. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamento integrativo, stante la non sovrapponibilità dei due istituti, ma in applicazione del generale principio della tendenziale unicità degli accertamenti, di cui gli strumenti previsti da queste due disposizioni costituiscono deroga, altrimenti pregiudicandosi il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva che tale principio garantisce.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27788 del 04/12/2020