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Imposta sulle successioni – Cass. n. 27665/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - Successioni - Art. 56-bis, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 - Liberalità diverse dalle donazioni - Sottoposizione a imposta - Condizioni - Aliquota da applicare.

In tema di imposta di successione, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti gli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione di cui all'art. 769 c.c., che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono sottoposte ad imposta quando siano di valore superiore alle franchigie previste e l'interessato, nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, abbia reso una dichiarazione in merito alla loro esistenza, applicandosi l'aliquota massima dell'8 per cento, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27665 del 03/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0769

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