Regime di tassazione separata – Cass. n. 28116/2020
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro - lavoro dipendente - redditi assimilati - Compensi del giudice tributario - Regime di tassazione separata - Esclusione in caso di corresponsione di emolumenti in periodo di imposta successivo per "ritardo fisiologico" - Criteri di individuazione - Assenza di indicazione nel d.lgs. n. 545 del 1992 art. 13 - Intervento surrogatorio del giudice ex artt. 1183 c.c. e 97 Cost.
In tema di compensi dei giudici tributari, assimilati a quelli da lavoro dipendente, il regime della tassazione separata va escluso se la corresponsione degli emolumenti viene effettuata in un periodo di imposta successivo che superi il ritardo fisiologico, il quale, in assenza di precisa indicazione normativa nel testo dell'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, va individuato dal giudice nell'esercizio dell'intervento surrogatorio concessogli dagli artt. 1183 c.c. e 97 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28116 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1183