Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - accertamento d'ufficio - Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione - Onere della prova - Riparto. Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - In genere.
In tema di accertamento induttivo basato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, grava sul contribuente che assuma di averla regolarmente spedita all'Ufficio l'onere di produrre in giudizio la copia del modello sottoscritto, corredato della prova del suo inoltro, ovvero quantomeno di esibire la ricevuta di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in tal caso trasferendosi sull’Amministrazione l'onere di provare il contrario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1876 del 28/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729