Contenzioso tributario - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Cass. n. 1574/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta - Accertamento nei confronti della società e dei soci - Impugnazione - Giudizi separati aventi ad oggetto maggiori redditi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295