Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle donazioni – aliquote - Franchigia - Determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione - Istituto del coacervo - Applicabilità anche dopo l'introduzione del tributo ex d.l. n. 262 del 2006 - Fondamento - Imposta sulle successioni - Differenze.
In tema di imposta sulle donazioni, anche a seguito della nuova introduzione del tributo ad opera del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006, permane l'istituto del coacervo ai fini del calcolo della franchigia di esenzione, secondo quanto disposto dall'art. 57 del d.lgs. n. 346 del 1990, a differenza di quanto avviene per l'imposta di successione, per la quale non vi è alcuna esplicita previsione legislativa in tal senso nè può ritenersi sufficiente a tale fine il solo criterio di compatibilità funzionale del coacervo con la franchigia.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 727 del 19/01/2021