Poteri degli uffici delle imposte – Cass. n. 737/2021
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - accessi, ispezioni e verifiche - Apertura di pieghi, borse e casseforti - Condizioni - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità solo in caso di apertura coattiva - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973), è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima, seppure in assenza dell'autorizzazione sopra indicata, l’acquisizione nel corso di una ispezione di una "pen drive" contenuta all'interno di una borsa adibita al trasporto di documentazione dell'impresa oggetto di verifica fiscale, in quanto aperta volontariamente da una dipendente a seguito di invito da parte dei verificatori).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 737 del 19/01/2021