Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - dichiarazione - Istituzione e dotazione di "trust" liquidatorio "solvendi causa" - Imponibilità - Esclusione - Fondamento.
L'imposta sulle donazioni non è dovuta in sede di istituzione e dotazione di "trust" liquidatorio in funzione solutoria comportando il trasferimento (solo temporaneo) al "trustee" dei beni da liquidare e la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti senza effettivo e stabile passaggio di ricchezza, sicché restano fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione patrimoniale ed apposizione del vincolo di destinazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 224 del 12/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2740