Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Condanna alla restituzione di somme soggette ad IVA - Tassazione - Misura fissa - Fondamento - Fattispecie. Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni In genere.
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza di condanna in solido (nella specie di un correntista e dei suoi fideiussori in favore della banca) alla restituzione di un finanziamento soggetto ad IVA va tassata in misura fissa, trattandosi di "prestazione di servizi” ex art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 la quale, benché esente ai sensi del successivo art. 10, non esclude l'applicazione del principio dell'alternatività ”registro-IVA” previsto dall'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 242 del 12/01/2021