Coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e l'intestatario della relata di notifica – Cass. n. 237/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Notificazioni - Identità tra il titolare dell'atto impositivo e l'intestatario della notifica indicato nella relata impressa sull'ultimo foglio dell'atto e sottoscritta dal consegnatario a mani - Presunzione di coincidenza tra oggetto della notifica e atto notificato - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del destinatario - Contenuto.
In tema di notificazioni, la coincidenza tra l'intestatario dell'avviso di accertamento e l'intestatario della relata di notifica, impressa a tergo nell'ultimo foglio dell'atto e da questi sottoscritta, e l'attestazione, da parte del messo notificatore, dell'identificazione, con efficacia fidefacente siccome proveniente da pubblico ufficiale, della persona fisica consegnataria a mani proprie dell'atto quale sua destinataria, costituiscono indici presuntivi, anche in assenza di ulteriori elementi (quali il numero identificativo dell'atto), dell’identità dell'oggetto della notifica con l'atto materialmente congiunto alla corrispondente relata, sicché grava sul destinatario l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio, di avere ricevuto, nel luogo e nella data indicati nella relata e per il tramite del medesimo ufficiale notificatore, un avviso diverso da quello prodotto in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 237 del 12/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697