Imposta sulle successioni e donazioni – Cass. n. 8719/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - Imposta successioni e donazioni - "Trust" - Recesso o rinuncia di tutti i beneficiari individuati - Conseguenze - Cessazione anticipata per impossibilità sopravvenuta di perseguire il programma - Effetti - Restituzione automatica dei beni al disponente - Imponibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari del "trust", specificamente individuati, alla distribuzione dei beni e alla realizzazione dello scopo impresso dall'atto istitutivo, senza che questo nulla preveda al riguardo, comporta, al pari di quanto accade quando il beneficiario manchi fin dall'origine, l'impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente e il ritorno a quest'ultimo del "trust fund", con la conseguenza che l'anticipata cessazione del "trust" fa venir meno il presupposto di imposta (dato dall'originaria istituzione del vincolo e dalla finale attribuzione beneficiaria) in quanto priva l'operazione della potenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo la manifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentre resta fiscalmente irrilevante l'automatica retrocessione dei beni non più segregati, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell'arricchimento del beneficiario.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8719 del 30/03/2021 (Rv. 661021 - 01)