Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - Donazione di denaro - Donante residente all'estero - Donatario residente in Italia - Imponibilità - Principio di territorialità - Conseguenze.
La donazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all'estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazione in Italia atteso che, in forza del principio di territorialità di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 346 del 1990, l'imposta è dovuta solamente per i beni e "diritti esistenti" sul territorio nazionale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8720 del 30/03/2021 (Rv. 661026 - 01)