Distinzione tra beni strumentali e beni personali dell’imprenditore – Cass. n. 8326/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - Distinzione tra beni strumentali e beni personali dell’imprenditore - Necessità - Imprenditore agricolo - Qualifica - Sufficienza - Esclusione - Mutamento della destinazione urbanistica del bene - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
In tema di IVA, la cessione di beni da parte dell'imprenditore-persona fisica è soggetta all'applicazione dell'imposta solo quando abbia per oggetto beni strumentali, o comunque relativi all'attività imprenditoriale svolta e non invece quando riguardi beni personali dell'imprenditore; ne discende, con particolare riferimento all'imprenditore agricolo, che tale sua qualità non giustifica di per sé l'assoggettamento a IVA della cessione di un bene che abbia in precedenza acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella originariamente goduta, spettando comunque al giudice verificare se il mutamento di destinazione abbia fatto perdere al bene la strumentalità all'attività d'impresa. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetta a IVA la cessione compiuta da un imprenditore agricolo in virtù di tale presupposto soggettivo e che aveva reputato irrilevante la coltivazione o meno del fondo, come pure l'eventuale esecuzione di opere d'urbanizzazione).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8326 del 24/03/2021 (Rv. 660883 - 01)