Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - "Auto-demo" acquistata dalla concessionaria dall'impresa costruttrice - Natura - Onere della prova a carico del contribuente - Deducibilità - Condizioni.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, a fronte di obbligo di acquisto di determinati contingenti di auto nuove imposto dalle case costruttrici alle concessionarie, nel caso di vetture "di cortesia" (cd. "auto demo"), non contestata la loro strumentalità all'attività di impresa, spetta alla concessionaria dimostrarne l'utilizzazione esclusiva ai fini aziendali in servizi alla clientela (quali auto dimostrative ovvero sostitutive), applicandosi altrimenti la presunzione di uso promiscuo di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), T.U.I.R., con conseguente deducibilità solo al 50 per cento delle relative spese.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8324 del 24/03/2021 (Rv. 660821 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2424_1