Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - detrazioni - Reddito di impresa - Costi infragruppo - Deducibilità - Effettività e inerenza - Onere della prova - A carico del contribuente - Contenuto.
In tema di reddito di impresa, ai fini della deducibilità dei costi infragruppo derivanti da accordi "cost sharing agreements", non può ritenersi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate - quali le attività direzionali, amministrative, legali e tecniche - e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8001 del 22/03/2021 (Rv. 660780 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697