Criterio della "abitazione permanente" – Cass. n. 7622/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Convenzione tra Italia e Regno Unito - Criterio della "abitazione permanente" - Rilevanza - Persona fisica residente contemporaneamente negli Stati - Necessità.
In tema di divieto di doppie imposizioni, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord - ratificata con l. n. 329 del 1990 - il criterio dell'"abitazione permanente" (o le altre regole di cui alle lettere a)-d) del paragrafo 2), può venire in rilievo solo qualora, all'esito dell'esame complessivo del quadro indiziario considerato, si accerti che il contribuente era, nel periodo d’imposta controverso, contemporaneamente "residente" tanto in Italia che nel Regno Unito, nel senso che, in virtù della legislazione di ciascuno di detti Stati, era assoggettato da ognuno ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e sempre che per nessuno di tali Stati ricorra la clausola di riserva di cui al secondo periodo del primo paragrafo dell'art. 4 cit
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7622 del 18/03/2021 (Rv. 660819 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_0043