Canoni di "leasing" – Cass. n. 6965/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Canoni di "leasing" - Canoni di prelocazione e interessi passivi corrisposti prima della consegna del bene - Deducibilità - Criteri - Fattispecie.
In tema di deduzione delle spese sostenute dall'impresa utilizzatrice di beni concessi in ”leasing”, in assenza di una specifica disciplina, occorre fare riferimento al criterio generale di cui all'art. 109 (già 75) T.U.I.R., che opera, nell'ipotesi di leasing traslativo di immobile in corso di costruzione o ristrutturazione, anche per i canoni di prefinanziamento e per gli interessi passivi, corrisposti prima della consegna, che devono essere considerati afferenti al bene per il quale sono stati sostenuti e, di conseguenza, quali oneri di diretta imputazione, dedotti "pro quota", mediante la tecnica contabile del risconto, per l'intera durata del contratto, a partire dal momento della consegna del bene. (La S.C. ha ritenuto applicabile il principio al leasing "in costruendo", con cui il concedente finanzia l'acquisto dell'area di sedime, nonché il costo di costruzione di un determinato immobile in favore dell'utilizzatore-appaltatore, chiamato al pagamento dei canoni solo a partire dalla consegna dell'immobile ultimato e fino al riscatto).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6965 del 12/03/2021 (Rv. 660774 - 01)