Prestazioni di trasporto urbano – Cass. n. 6966/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi – esenzioni - Trasporto urbano di persone con mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lagunare - Esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Trasporto pubblico non di linea nelle acque lagunari di Venezia - L.r. n. 63 del 1993 - Licenza comunale - Necessità - Fondamento.
In tema di IVA, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi di trasporto marittimo, fluviale o lagunare godono dell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972 (testo previgente alla l. n. 232 del 2016) a condizione che siano eseguite con mezzi a ciò abilitati; tuttavia, tenuto conto che per svolgere il servizio di trasporto pubblico non di linea nelle acque lagunari di Venezia la l.r. Veneto n. 63 del 1993 richiede anche il rilascio di un'apposita licenza comunale, non può fruire della menzionata esenzione colui che, senza detta licenza, effettui, nella laguna, il servizio di taxi acqueo e di noleggio con conducente con natante a motore, non trattandosi di soggetto abilitato ad eseguire le menzionate prestazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6966 del 12/03/2021 (Rv. 661024 - 01)