Determinazione dei redditi d'impresa – Cass. n. 6875/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - criteri di valutazione - Ricavi, costi e altri oneri - Imputazione - Esercizio di competenza - Vendita di merce da trasportare da un luogo all'altro - Clausola "franco magazzino del compratore" o "franco arrivo" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di determinazione dei redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 109 (già 75) d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri vanno imputati nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, sicché, in caso di vendita di merce da trasportare da un luogo all'altro, occorre guardare all'esercizio in cui è operata la consegna dei beni al vettore, senza che abbia rilievo la presenza delle clausole "franco magazzino del compratore" o "franco arrivo" (o altre equivalenti), poiché tali clausole regolamentano le spese di trasporto e le modalità di consegna, ma non derogano al principio secondo il quale il passaggio della proprietà avviene con la consegna dei menzionati beni al vettore.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6875 del 11/03/2021 (Rv. 661023 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1510