Credito per restituzione di finanziamento pubblico – Cass. n. 6592/2021
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa di prestazione d'opera obbligatoria per la costruzione e sistemazione delle strade comunali - Fallimento - Credito per restituzione di finanziamento pubblico - Privilegio - Sussistenza - Art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Revoca del finanziamento - Interpretazione estensiva.
In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6592 del 10/03/2021 (Rv. 660817 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_380_11