Imposta comunale sugli immobili – Cass. n. 6133/2021
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobile già compreso nel fallimento ed alienato ad un terzo aggiudicatario - Durata del periodo di imposizione - Versamento dell'imposta - Termine - "Dies a quo" - Individuazione - Sistema tavolare - Produzione successiva dell'effetto traslativo - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile, già acquisito alla massa fallimentare, sia alienato ad un terzo aggiudicatario, il versamento deve essere effettuato, nel suo ammontare complessivo, per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino al decreto di trasferimento, entro il termine di tre mesi dal giorno in cui il prezzo versato dall'aggiudicatario è prelevabile, vale a dire dal giorno del decreto di trasferimento, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza che, per effetto dei meccanismi propri del sistema tavolare, l'effetto traslativo abbia a prodursi nel momento successivo della iscrizione nel libro fondiario, giacché il decreto tavolare e la successiva iscrizione non incidono sul contratto, il quale, una volta concluso tra le parti, è in grado di produrre tutti gli effetti diversi da quelli del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6133 del 05/03/2021 (Rv. 660813 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_217