Presunzioni di cessione e di acquisti – Cass. n. 5941/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - presunzioni di cessione e di acquisti - Presunzione di cessione - Effetti - Operatività al momento di inizio dell'accertamento e con riferimento al periodo d'imposta oggetto di controllo - Conseguenze - Superamento della presunzione - Vicende tributarie relative agli anni anteriori - Irrilevanza.
In tema di IVA, gli effetti della presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, prevista dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, operano - come successivamente chiarito anche dall'art. 4 del d.P.R. n. 441 del 1997 - con riferimento al momento di inizio delle operazioni di verifica ed al periodo d’imposta oggetto di controllo. Ne deriva che non è consentito al contribuente, al fine di superare la presunzione, alterare il presupposto della norma mediante una "spalmatura" delle riconosciute cessioni in frode all’imposta sugli anni anteriori a quello dell'accertamento, sicché si rendono irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli anni.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5941 del 04/03/2021 (Rv. 660822 - 01)