Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - atti che contengono piu' disposizioni - Tassazione per enunciazione - Enunciazione in atto successivo di atti non registrati - Condizioni - Identità tra i soggetti dell'atto enunciato e quelli dell'atto enunciante - Mancanza - Conseguenze.
In tema di imposta di registro, ove un decreto ingiuntivo richiami un contratto di cessione del credito, pur evidenziando una enunciazione indiretta di atti, l’assenza di identità tra i soggetti dell'atto enunciato e dell'atto enunciante comporta la non imponibilità dell'atto enunciato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8669 del 29/03/2021 (Rv. 661035 - 01)