Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - importazioni - Merci transitate in dogana - Responsabilità per pagamento dell'IVA all'importazione - Rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l'importatore - Sussistenza - Ragioni.
Del pagamento dell'IVA all'importazione risponde non soltanto l'importatore, ma anche solidalmente il suo rappresentante indiretto, che abbia presentato la dichiarazione doganale, stante la previsione di cui all'art. 201, par. 3, CDC, dovendo tale obbligazione ricomprendersi tra gli oneri doganali (ancorché non sia classificabile come "diritto di confine"), sicché deve essere accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, ossia il fatto dell'importazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11029 del 27/04/2021 (Rv. 661224 - 02)