Cessione di abitazione di lusso - Indebita agevolazione "prima casa" – Cass. n. 10656/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) – aliquote - Misura agevolata del 4% - Cessione di abitazione di lusso - Indebita agevolazione "prima casa" - Recupero della maggiore imposta - Soggetti passivi - Avviso di liquidazione emesso nei confronti del cedente e dell'acquirente - Ammissibilità - Limiti.
In tema di IVA, nel caso in cui la cessione di un'abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'aliquota ridotta del 4 per cento ai sensi del n. 21, parte seconda, della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), in luogo di quella ordinaria, se la revoca del beneficio è dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell'acquirente, come una dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti per fruire del trattamento agevolato, ma ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, di cui esse sono necessariamente a conoscenza, l'Ufficio può emettere l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta, irrogando le relative sanzioni, sia nei confronti del cedente, quale soggetto passivo ex art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972 (e salva la rivalsa successiva, in caso di pagamento, nei limiti di cui all'art. 60, comma 7, dello stesso d.P.R., come modif., dall'art. 93, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., in l. n. 27 del 2012), sia nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, col primo tenuto quale coobbligato in forza del disposto dell'art. 1 della nota II-bis della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dal predetto n. 21 - norma così eurounitariamente interpretata - applicabile a tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10656 del 22/04/2021 (Rv. 660972 - 01)