Dichiarazione di reddito irrisorio - Omessa dichiarazione – Cass. n. 10668/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale irap - Dichiarazione di reddito irrisorio - Omessa dichiarazione - Equiparabilità - Esclusione - Accesso al condono ex art. 7 l. n. 289 del 2002 - Configurabilità - Proroga del termine di decadenza per l'attività di accertamento - Esclusione.
La dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini IRAP, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione e, pertanto, non è di ostacolo all'accesso del contribuente al condono di cui all'art. 7 l. n. 289 del 2002, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria deve provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell'avviso di accertamento del conseguimento di un maggior reddito a fini IRAP nei termini ordinari di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di notifica di cui all'art. 10 l. n. 289 cit., prevista per la diversa ipotesi in cui la dichiarazione sia omessa.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 10668 del 22/04/2021 (Rv. 660973 - 01)