Diffusione di messaggio pubblicitario in luogo pubblico o aperto al pubblico – Cass. n. 10095/2021
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Diffusione di messaggio pubblicitario in luogo pubblico o aperto al pubblico - Esenzione ex art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 - Condizioni - Fattispecie.
In tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 opera solo al ricorrere della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) tanto dell'attività pubblicizzata, quanto dell'attività di pubblicizzazione; condizioni che non ricorrono nel caso di messaggio pubblicitario collocato su carrelli della spesa di un bene in vendita all'interno di un supermercato, ma circolanti anche all'esterno dei relativi locali ed, in particolare, nell'area dell'intero centro commerciale ove esso è ubicato e nel parcheggio di pertinenza, venendo in tali casi in rilievo l'attitudine degli stessi a raggiungere un numero indistinto di potenziali acquirenti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10095 del 16/04/2021 (Rv. 660939 - 01)