Applicazione dell'imposta - interpretazione degli atti – Cass. n. 9065/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - interpretazione degli atti - Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Portata - Conseguenze.
In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021), deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 9065 del 01/04/2021 (Rv. 661164 - 01)