Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - Atto sottoposto a registrazione - Successivo atto di rettifica - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
La rettifica di un atto soggetto a registrazione il quale non si limiti alla mera correzione di un errore ma determini una nuova configurazione dell'oggetto del negozio giuridico originario, non costituisce atto meramente ricognitivo, con conseguente assoggettabilità dello stesso a tassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva annullato un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di un atto rettificativo del negozio con il quale era stato disposto il conferimento di terreni non contemplati nell'atto originario).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15131 del 31/05/2021 (Rv. 661527 - 01)