Norma di interpretazione autentica – Cass. n. 18436/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) – determinazione - "Transfer pricing" - art. 1, comma 281, l. n. 147 del 2013 - Norma di interpretazione autentica - Applicazione ai periodi di imposta dal 2008 in poi - Portata retroattiva - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 281, della legge n. 147 del 2013, che ha esteso l'applicazione del ”transfer pricing” a periodi di imposta anteriori rispetto alla sua entrata in vigore, venendo in rilievo una norma di interpretazione autentica che ha consentito l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110, comma 7, Tuir per i periodi di imposta dal 2008 in poi. Tale previsione non viola gli artt. 3 e 41 Cost., non essendo manifestamente irragionevole né contrario alla libertà di iniziativa economica prevedere, per la violazione di una norma, un effetto più grave rispetto alla disciplina previgente; né viola gli artt. 111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 Cedu), non potendo il contribuente riporre un ragionevole affidamento in relazione ad una questione (rilevanza del ”transfer pricing” ai fini Irap) controversa per le varie abrogazioni succedutesi in materia e, quindi, meritevoli di interpretazione autentica.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18436 del 30/06/2021 (Rv. 661803 - 01)