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Istanza di accertamento con adesione – Cass. n. 18423/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - Istanza di accertamento con adesione - Spedizione a mezzo posta entro il sessantesimo giorno - Raccomandata in busta chiusa e senza avviso di ricevimento - Tempestività - Anche ai fini della sospensione di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997 - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Mancato compimento - Conseguenze.

 

L'istanza di accertamento con adesione spedita a mezzo posta, in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, è tempestiva, anche ai fini della decorrenza del termine di sospensione di novanta giorni contemplato dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, purché l’invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo. Tuttavia, qualora la notificazione dell'istanza non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla spedizione, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, in difetto, alcun effetto potendosi riconoscere alla originaria spedizione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18426 del 30/06/2021 (Rv. 661801 - 01)

 

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