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Rilevanza fiscale del disavanzo da annullamento – Cass. n. 18239/2021

Tributi erariali diretti - soggetti passivi (tributi anteriori alla riforma del 1972) - domicilio fiscale - stabilito dall'amministrazione - Imposte sui redditi - Fusione o scissione di società - Disavanzo da annullamento - Rilevanza fiscale - Ipotesi - Art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 358 del 1997 - Condizioni.

 

In tema di imposte sui redditi, in caso di fusione o scissione di società il disavanzo di annullamento rileva fiscalmente ex art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 358 del 1997, "ratione temporis" vigente, versando l'imposta sostitutiva di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs. o in alternativa consentendone l'affrancamento gratuito purché fino all'importo complessivo netto degli elementi indicati alle lett. a), b) e c) del citato articolo 6. Per tali fattispecie, invero, ai fini della rilevanza fiscale del disavanzo da concambio o da annullamento non conta né la concreta sottoposizione fiscale dei maggiori valori corrispondenti al c.d. disavanzo di fusione, né la loro tassabilità ma è necessario, per le sole fattispecie di cui alle lett. b) e c) il requisito della residenza (in quanto espressamente previsto a differenza della fattispecie di cui alla lett. a) e, per tutte, che ¡'incorporante dimostri documentalmente i componenti positivi e negativi di reddito e rispetti l'obbligo procedurale di manifestazione della volontà in tal senso, attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la scissione o la fusione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18239 del 24/06/2021 (Rv. 661793 - 01)

 

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