Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - atti relativi ad operazioni soggette ad i.v.a. - Principio di alternatività IVA - registro - Transazione - Natura ed effetti - Transazione novativa o conservativa - Differenza - Conseguenze.
La transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazione semplice), sicché, in ragione della propria natura e dei propri effetti, quella novativa si sottrae al regime di alternatività Iva-registro riferibile al rapporto originario.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17869 del 23/06/2021 (Rv. 661779 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965
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2021