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Decreto di trasferimento di immobile pignorato – Cass. n. 17284/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Procedura esecutiva immobiliare - Decreto di trasferimento di immobile emesso dal giudice dell'esecuzione a favore di conferitario- aggiudicario - Aliquota proporzionale - Applicazione - Limiti - Fondamento.

 

In tema di imposta di registro su provvedimenti giudiziari, il decreto di trasferimento di immobile pignorato emesso dal giudice dell'esecuzione a favore di conferitario-aggiudicatario va sottoposto a tassazione proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. a) o c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a seconda che a detto provvedimento giudiziale sia riconoscibile, all'esito della ricostruzione della fattispecie come risultante dall'atto di conferimento e dalle risultanze della procedura espropriativa, effetto costitutivo-traslativo ovvero meramente dichiarativo del trasferimento di proprietà.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17284 del 17/06/2021 (Rv. 661474 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Civ_art_2913, Cod_Civ_art_2915, Cod_Proc_Civ_art_619

 

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cassazione

17284

2021