Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Medici - Disponibilità di beni strumentali di valore superiore a quindicimila euro - Rilevanza ai fini dell'imposizione - Esclusione - Fondamento.
In tema di IRAP, il possesso, da parte di un medico, di un'attrezzatura di valore superiore ai quindicimila euro (valore superato il quale, ai sensi della circolare n. 45/E del 2008, potrebbe operare una presunzione di assoggettabilità del professionista medico all'IRAP), non è parametro decisivo per configurare i presupposti impositivi, essendo necessaria, a tal fine, una valutazione in termini non assoluti, ma relativi, che tenga conto della specifica branca medica considerata e delle attrezzature che essa necessariamente esige.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16705 del 14/06/2021 (Rv. 661532 - 01)
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