Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Ritardo nella fatturazione - Violazione formale - Condizioni - Assenza di pregiudizio sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento dell'imposta - Necessità - Conseguenze.
Il ritardo nella fatturazione, sanzionato dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, integra una violazione formale e non anche sostanziale dell'art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 ove la condotta, pur oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio, con accertamento di fatto di competenza del giudice di merito, sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo, sicchè, in caso di pluralità di violazioni della medesima disposizione, è applicabile l'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 16450 del 10/06/2021 (Rv. 661603 - 02)
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2021