Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposta di registro - atti e contratti in genere - natura intrinseca - Credito relativo a contributi versati a fondo di previdenza complementare -Divieto del cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria - Inapplicabilità - Fondamento.
Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato.
Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 03)
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16084
2021